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mercoledì 5 gennaio 2011

Intercettazioni telefoniche

Mai come in questo periodo storico le intercettazioni telefoniche sono state utilizzate per garantire la trasparenza dell’informazione sia in campo politico che in campo giuridico (e anche sportivo). Strumentalizzanti o garantite dalla costituzione? Andiamo ad analizzare alcuni temi legati alle intercettazioni per carpire i criteri che vanno a condizionare i vari schieramenti. L’intercettazione nel diritto processuale penale italiano è un mezzo di ricerca in quanto previsto e disciplinato dall’art. 266 e seguenti del codice di procedura penale.
L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita (226 coord.) nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
  • delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;
  • delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;
  • delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
  • delitti di contrabbando;
  • reati di ingiuria (594 c.p.), minaccia (612 c.p.), molestia o disturbo alle persone (660 c.p.) col mezzo del telefono.
  • delitti previsti dall’articolo 600-ter (pornografia minorile), terzo comma, del codice penale.
Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p. (violazione di domicilio), l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.
L’intercettazione telefonica consiste nell’attività diretta a carpire conversazioni altrui, nonché flussi di comunicazioni informatiche. Da sottolineare che l’intercettazione limita alcune importanti libertà costituzionali, fra cui la libertà di comunicazione del pensiero e la libertà domiciliare. In questa materia vige la riserva di legge e la riserva di giurisdizione. L’intercettazione telefonica è comunque un mezzo di ricerca della prova che può essere adoperato in procedimenti relativi a determinati reati previsti dall’art. 266.

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