L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita (226 coord.) nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
- delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;
- delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;
- delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
- delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
- delitti di contrabbando;
- reati di ingiuria (594 c.p.), minaccia (612 c.p.), molestia o disturbo alle persone (660 c.p.) col mezzo del telefono.
- delitti previsti dall’articolo 600-ter (pornografia minorile), terzo comma, del codice penale.
L’intercettazione telefonica consiste nell’attività diretta a carpire conversazioni altrui, nonché flussi di comunicazioni informatiche. Da sottolineare che l’intercettazione limita alcune importanti libertà costituzionali, fra cui la libertà di comunicazione del pensiero e la libertà domiciliare. In questa materia vige la riserva di legge e la riserva di giurisdizione. L’intercettazione telefonica è comunque un mezzo di ricerca della prova che può essere adoperato in procedimenti relativi a determinati reati previsti dall’art. 266.

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