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martedì 5 luglio 2011

Buttafuori: i nuovi requisiti di formazione vengono rinviati a dicembre

5 Luglio 2011
Buttafuori: i nuovi requisiti di formazione vengono rinviati a dicembre
Secondo quanto stabilito dal Ministero dell’Interno con decreto 30.06.2011 i nuovi obblighi di formazione previsti per il personale di sicurezza diventeranno operativi soltanto a partire dall’anno prossimo. Come è noto, infatti, a partire dal 01.07.2011 sarebbero entrate in vigore le disposizioni contenute nel decreto 06.10.2008 del Ministero dell’Interno, con cui vengono determinati i requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo della attività di intrattenimento e di spettacolo. A partire dal primo luglio i titolari delle agenzie che svolgono tali servizi di controllo avrebbero dovuto mettersi a norma ottenendo l'autorizzazione in base all'art. 134 Tulps secondo cui, senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.
Per ottenere tale autorizzazione, però, sono previsti alcuni requisiti. Il decreto del ministero dell'interno del 1/12/2010 n. 269, infatti, disciplina i requisiti minimi professionali e la capacità tecnica richiesti per la direzione degli istituti di investigazione e vigilanza privata e ha innalzato notevolmente i requisiti minimi soggettivi e la capacità tecnica per l'ottenimento di queste autorizzazioni, individuati:
nella laurea triennale;
in un'esperienza professionale di almeno tre anni presso un investigatore autorizzato;
in alternativa, tre anni di dirigenza con un Istituto di vigilanza con minimo 20 Gpg e diploma di Scuola media superiore.
Data la particolare rigorosità di tali requisiti gli operatori del settore si sono attivati proponendo:
di distinguere le attività di controllo dalla vigilanza e dalle investigazioni;
di poter far seguire ai titolari di queste agenzie solamente dei corsi integrativi.
A seguito delle osservazioni fatte dagli operatori del settore il Ministero dell’Interno ha prorogato l?efficacia dei nuovi obblighi formativi dal 30.06.2011 al prossimo 31.12.2011. Secondo le nuove disposizioni impartite dal Ministero, è prevista la possibilità, per i buttafuori, di operare e continuare a operare se entro il 31 ottobre 2011 questi:
hanno iniziato il corso di formazione che le varie Regioni ed enti organizzano;
               hanno presentato al prefetto competente la relativa domanda di iscrizione nell'apposito elenco da parte di un'agenzia di investigazioni o istituto di vigilanza debitamente autorizzato a svolgere questo tipo di servizio con un'estensione specifica di autorizzazione, o dal titolare del locale.
I requisiti soggettivi minimi per i buttafuori che voglio iscriversi, inoltre,sono stati ridefiniti e ridotti rispetto a quanto previsto dal decreto del 2009: da oggi, viene applicato l'articolo 11 del Tulps, il quale prevede che possa venire negata l'iscrizione nell'elenco prefettizio solo a coloro i quali:
hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni per delitto non colposo e non hanno ottenuto la riabilitazione;
 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale;
 a chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Per quanto concerne, infine, le agenzie di somministrazione e le società che fino a oggi hanno fornito questo tipo di personale, il decreto del Ministero dell’Interno ha stabilito che possono continuare a svolgere questo servizio solo se le stesse hanno presentato regolare domanda prima del 30.06.2011.
Per quanto concerne i requisiti previsti per l’esercizio di tale attività, invece, questi hanno tempo fino al prossimo 31.10.2011 per mettersi in regola, ottenendo l'autorizzazione ex art. 134 Tulps, ossia vigilanza o investigazione,  per cui i requisiti minimi per poter presentare la domanda sono, come indicato sopra, il possesso almeno della laurea triennale e tre anni di esperienza presso un investigatore autorizzato o in alternativa del diploma di scuola media superiore e tre anni di dirigenza in un istituto di vigilanza con un minimo di 20 guardie giurate per la vigilanza.
Autore: Redazione La Lente sul Fisco

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