25 Gennaio 2011
Il segreto bancario non potrà ostacolare le indagini fiscali internazionali:
modifiche alla Convenzione Ocse-Consiglio d'Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. Nel consiglio dei ministri del 21.01.2011 il governo ha approvato il disegno di legge che ratifica il Protocollo di modifica della Convenzione Ocse-Consiglio d'Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale risalente al 1988. Secondo quanto previsto dal disegno di legge il segreto bancario non potrà ostacolare le indagini fiscali internazionali sulla evasione di tributi in quanto il nuovo disegno di legge prevede uno scambio più consistente di informazioni sulle attività bancarie. Ai contribuenti che sono coinvolti nel trasferimento di dati e informazioni rispetto a tali attività vanno comunque assicurate le più ampie garanzie sulla riservatezza dei dati e delle liste di nomi che saranno scambiate tra i vari Paesi. Le variazioni contenute nel Protocollo di modifica della Convenzione Ocse-Consiglio d'Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale sono state sottoscritte da 14 Paesi e serviranno:
- ad alzare il livello dell'attività di contrasto all'evasione fiscale intensificando la cooperazione fiscale internazionale;
- rafforzare il livello di protezione e segretezza di elenchi e dati oggetto di scambio tra i diversi Stati aderenti;
- fare emergere basi imponibili occultate dai contribuenti attraverso operazioni per cui risulta necessaria la cooperazione internazionale.
Per raggiungere tali scopi più efficacemente, per la prima volta la convenzione è stata aperta anche ai paesi che non appartengono all’Ocse e al Consiglio d'Europa, in modo tale da poter raggiungere intese nell?ambito della cooperazione fiscale anche nei confronti dei Paesi che stanno emergendo a livello economico. Fra le novità più importanti del protocollo di modifica in oggetto spicca:
- la soppressione dell’articolo 19 della Convenzione secondo cui lo Stato richiesto non è tenuto a dar seguito ad una richiesta se lo Stato richiedente non abbia fatto ricorso a tutti i mezzi di cui dispone sul proprio territorio, tranne nel caso in cui il ricorso a tali mezzi comporti difficoltà sproporzionate;
- viene sancito che il segreto bancario e l'interesse nazionale non possono giustificare il rifiuto allo scambio di informazioni utili a scopi fiscali come quelle relative a conti correnti depositati presso i Paesi aderenti.
- viene facilitata la notifica degli atti relativi al recupero dei crediti d'imposta e degli oneri relativi a periodi successivi a quello della ratifica del protocollo;
- la nuova disciplina della notifica viene applicata, oltretutto, anche alle fasi antecedenti alla sua entrata in vigore nell'ordinamento nazionale qualora la fattispecie del caso concreto sia rilevante dal punto di vista penale.
Le informazioni e gli elenchi che sono interessati dallo scambio internazionale devono essere tenuti sotto segreto e comunicati solamente all'autorità giudiziaria, agli organi amministrativi e di sorveglianza incaricati dell’accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte. Sostanzialmente tale convenzione garantisce un regime identico a quello imposto sugli atti processuali coperti da segreto istruttorio.
Autore: Redazione La Lente sul Fisco
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